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WELFARE: arriva il “superbonus”

Con il decreto 6 ottobre 2004 il Ministero del Welfare ha introdotto ufficialmente il cosiddetto “superbonus”, vediamo di che cosa si tratta e a chi si rivolge.

Con il decreto 6 ottobre 2004 il Ministero del Welfare ha introdotto ufficialmente il cosiddetto “superbonus”, già presente concettualmente nella legge di riforma del sistema previdenziale (legge n. 243 del 2004) che ha introdotto un particolare beneficio per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare.
Coloro che decidono di rimanere al lavoro otterranno quindi un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, ovvero il 32,7% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori
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Viene in particolare stabilito che l’incentivo al posticipo del pensionamento spetta ai lavoratori che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

1.  essere lavoratori dipendenti del settore privato;
2. essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ai fondi sostitutivi della medesima;
3. aver maturato i requisiti minimi di età anagrafica e di anzianità contributiva (o di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica) previsti dalla vigenti leggi.

Sono invece esclusi dal superbonus i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ivi compresi i lavoratori del settore scolastico, i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, delle Camere di Commercio, delle Agenzie fiscali, della Banca d’Italia e dell’UIC oltre che, naturalmente, degli Enti territoriali). Il superbonus non spetta ai lavoratori iscritti all’INPDAP e all’IPOST, in quanto tali enti gestiscono forme esclusive dell’AGO. 

In talune realtà produttive appartenenti al settore privato (es. aziende municipalizzate, università private) coesistono per i lavoratori da esse dipendenti iscrizioni a forme assicurative diverse. In tali casi, in considerazione della tassatività della norma di legge, l’accesso al superbonus è consentito solo ai lavoratori iscritti all’AGO o alle forme di essa sostitutive.

L’ammontare del superbonus è pari ai contributi effettivamente versati (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore), al netto quindi degli eventuali sgravi di cui beneficia l’azienda. Parimenti, mancando un effettivo versamento, le contribuzioni figurative (es. cassa integrazione guadagni) non contano ai fini della determinazione dell’importo da erogarsi.

L’opzione non è vincolante, nel senso che il lavoratore che opta per il superbonus può interrompere il rapporto di lavoro e chiedere la pensione di anzianità in qualsiasi momento.

A gennaio del 2008, il lavoratore che ha usufruito del superbonus, può continuare a lavorare senza andare in pensione. La contribuzione versata o accreditata successivamente al periodo di superbonus dà luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione.

Per il raggiungimento del requisito contributivo è possibile chiedere la totalizzazione dei contributi italiani con quelli maturati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia.

(autore: Avv. Anna Dassi)